IVG COLBACHINI S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
1) L’Ordine d’acquisto viene emesso alle Condizioni Generali di seguito riportate ed alle Condizioni Particolari in esso contenute, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Ordine stesso. In caso di conflitto, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari saranno considerate prevalenti sulle Condizioni Generali. Le presenti condizioni prevarranno sulle condizioni eventualmente predisposte o adottate dal Fornitore, il quale, accettando l’ordine d’acquisto, espressamente rinuncia all’applicazione delle proprie. L’Ordine d’acquisto s’intenderà accettato nel momento in cui il Fornitore invierà la relativa conferma d’ordine a IVG o comunque darà esecuzione all’Ordine. Eventuali modifiche all’Ordine da parte del Fornitore, anche se espresse sulla conferma d’ordine, saranno riconosciute valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da un rappresentante debitamente autorizzato di IVG. Non si riconoscono altresì, se non espressamente accettate da IVG, le condizioni elencate nelle offerte, fatture, lettere, fax, e-mail, ecc. del Fornitore.
2) Il Corrispettivo si riferisce alla fornitura oggetto dell’Ordine, secondo le condizioni, modalità, tempi e specifiche stabiliti nell’Ordine stesso. La fornitura di cui all’Ordine verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell’Ordine per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. Le spese di spedizione, trasporto, imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici si intendono comprese nel Corrispettivo pattuito, salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Particolari.
3) La fattura dovrà riportare gli estremi dell’Ordine o degli Ordini e dei documenti di trasporto al quale/i si riferisce; dovrà essere inoltre fornito ogni altro documento accompagnante la fornitura (certificati di origine, qualità, giustificativi, certificazioni di conformità, manuali d’uso e di stoccaggio, istruzioni per il maneggio o la spedizione, il tutto sia in lingua italiana che in lingua inglese ecc.) necessario per consentire a IVG la verifica ed accettazione della fattura stessa.
4) Salvo che nell’Ordine venga richiesta una forma di imballaggio speciale, il Fornitore dovrà consegnare i beni con un imballo adeguato, tenendo conto della natura dei beni medesimi e adottando misure idonee a proteggerli da intemperie, incidenti di carico, condizioni di trasporto e successivo stoccaggio. L’imballaggio dovrà essere in ogni caso in regola con le prescrizioni di legge vigenti in Italia.
5) La data di consegna indicata nell’Ordine è vincolante. Il Fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se per qualsiasi circostanza non è in grado di rispettare il termine di consegna. Nel caso di ritardi nella consegna, dopo sollecito scritto, al Fornitore potrà essere applicata una penalità dell’ 0,5% per ciascun giorno di ritardo, con il massimo del 5% del valore dell’ordine, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno ai sensi della parte finale del primo comma dell’art. 1382 c.c.. Il Fornitore può eseguire consegne parziali o anticipate solo con il nostro preventivo consenso scritto.
6) Il Fornitore con l’accettazione dell’Ordine si impegna per sé e per i suoi Ausiliari (tutti coloro che collaborano con il Fornitore per l’esecuzione dell’attività), a tenere indenne la IVG, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da eventuali danni causati a persone e/o cose, tanto di IVG che di terzi, derivanti dall’espletamento delle Attività di cui all’Ordine stesso, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, costi, e spese. Se IVG sarà costretta ad avviare una campagna di richiamo nei confronti di terzi a causa di difetti, vizi, o comunque non conformità del prodotto consegnato dal fornitore, il fornitore dovrà sostenere tutti i costi, oneri e spese, relativi alla campagna di richiamo, fermo ed impregiudicato il diritto di IVG al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7) Il Fornitore è tenuto a stipulare a proprie spese, e a mantenere per tutto il periodo di validità delle obbligazioni derivanti dal/i rapporto/i cui le presenti Condizioni generali si riferiscono, polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Prodotto con una Compagnia assicurativa di provata affidabilità e solvibilità. Su richiesta di IVG, il Fornitore dovrà fornire copia del certificato di assicurazione in corso di validità. La mancata consegna di tale certificato ove richiesto, ovvero la cessazione del rapporto assicurativo legittimerà IVG a risolvere ogni rapporto con il Fornitore.
8) IVG non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni e/o diritti da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all’esecuzione delle Attività di cui all’Ordine.
9) Con l’accettazione dell’Ordine, il Fornitore a) garantisce che, nello svolgimento delle attività oggetto dell’Ordine, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale; b) dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente fornite nell’ambito dell’Ordine, e dichiara e garantisce che i beni forniti sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi; c) garantisce che i beni e/o i servizi oggetto dell’Ordine sono conformi a quanto stabilito nell’Ordine stesso; garantisce che i beni oggetto dell’Ordine hanno le qualità ivi stabilite, nonché quelle essenziali per l’uso cui sono destinati, e sono esenti da vizi o difetti, palesi o occulti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali e tecniche impiegate, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscano il valore e/o li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati o possano incidere negativamente sulla durata del loro uso/funzionamento quale fissata dalle norme tecniche, requisiti e standard dei relativi settori merceologici; a tal riguardo il termine per la denuncia dei vizi o difetti decorre in ogni caso dal giorno della scoperta, così come stabilito dalla normativa italiana vigente in materia; d) garantisce che i beni oggetto dell’Ordine saranno conformi alle norme dell’Unione Europea ad essi eventualmente applicabili. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne IVG da qualsiasi perdita, costo, danno o spesa di qualsivoglia genere sopportata da IVG in conseguenza della violazione, della non corrispondenza al vero o dell’inesattezza di qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie riportate nel presente articolo. Sarà inoltre facoltà di IVG, in conseguenza della violazione, non corrispondenza al vero, o inesattezza di una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie sopraindicate, di risolvere di diritto l’Ordine, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.
10) Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche previste e sono idonei allo scopo per cui vengono forniti e si impegna a riparare e/o sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziate con parti di ricambio e/o componenti e/o materiali nuovi ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione e/o riparazione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore. Nel caso la sostituzione delle parti viziate non sia possibile, l’Ordine si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
11) La verifica, anche quantitativa, il collaudo ed il ricevimento effettivo della merce saranno eseguiti nei nostri magazzini, salva diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari d’Acquisto. La merce difettosa o comunque non conforme alle condizioni pattuite, fra cui anche l’eccesso di materiale consegnato rispetto all’ordine, sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore stesso o rispedita a carico del Fornitore stesso. Le differenze riscontrate saranno notificate al Fornitore per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento o dalla scoperta.
12) Tutti i beni messi a disposizione da IVG per l’esecuzione delle attività di cui all’Ordine dovranno essere ad essa restituiti al termine delle stesse, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da IVG e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. Il Fornitore manleva sin d’ora IVG da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio dei beni messi a sua disposizione da IVG, avendoli comunque preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione.
13) Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e altri Ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all’Ordine, nonché quelle di cui sia venuto a conoscenza e/o che abbia acquisito nel corso dell’esecuzione delle relative attività.
14) Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni se esso sia il risultato di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni determinate dallo scoppio o la minaccia di una guerra, i provvedimenti governativi, le inondazioni, gli incendi, i fulmini, le esplosioni, gli incidenti, i tumulti, le epidemie e/o restrizioni sanitarie conseguenti), purché la circostanza sia tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte. Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle Attività è dovuto all’evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo che sarà convenuto tra le Parti, tenuto conto dell’urgenza della fornitura.
15) È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dall’Ordine senza il preventivo consenso scritto di IVG, pena l’inopponibilità della cessione stessa. L’inadempimento alla presente disposizione comporterà la facoltà per IVG di risolvere di diritto l’Ordine ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto di IVG di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
16) Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli articoli delle presenti Condizioni Generali e/o, eventualmente, nelle Condizioni Particolari, IVG potrà esercitare il diritto alla risoluzione ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni, nel caso in cui il Fornitore: a) fornisca i beni e/o i servizi in modo non conforme a quanto disposto nell’Ordine, nonché utilizzi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati; b) apporti modifiche e/o variazioni ai beni e/o servizi, senza l’approvazione e/o autorizzazione scritta di IVG e/o di propria iniziativa; c) non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica, violi la legge antimafia, se applicabile, violi norme e regolamenti vigenti relativi all’oggetto della fornitura o del servizio; d) ometta di stipulare le garanzie bancarie/ fideiussioni eventualmente previste nelle Condizioni Particolari o non provveda al loro tempestivo rinnovo; e) abbia esibito o prodotto certificazioni, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine, che risultino, in qualsiasi momento, non rispondenti al vero o irregolari; f) si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza e il Fornitore ometta di sanare tale inadempimento nel termine intimato da parte della IVG; g) il Fornitore venga sottoposto a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o esecutiva, fatte salve le norme inderogabili di legge.
17) I dati personali forniti del Fornitore potranno essere trattati in forma cartacea e informatica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali, con particolare riferimento a finalità statistiche, di marketing, di controllo qualità e di affidamento; per le finalità di cui sopra i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti agli Uffici Commerciale, Amministrazione, Acquisti, Logistica, Produzione, Qualità, Ricerca e Sviluppo, Centralino; società di informazioni commerciali; consulenti di nostra fiducia; società di consulenza informatica etc. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento e cancellazione). Titolare del trattamento è la società IVG Colbachini S.p.A. con sede in Cervarese S. Croce (PD), Via Fossona 132 (c.f. e p.iva 00957910284). 18) Per quanto non espressamente previsto si applica la legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell’Ordine e delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà competente esclusivamente il foro di Padova.